Pagamento IVA nell’UE con il sistema OSS

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Operazioni interessate

Pagamento IVA nell’UE con il sistema OSS

Il nuovo regime chiamato O.S.S. (One Stop Shop) riguarda le seguenti operazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Attraverso questo nuovo sistema si semplificano gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Dal 1° luglio 2021 se un’impresa compie operazioni nell’unione europea verso consumatori finali per un importo superiore a 10.000 euro annuali devono pagare l’IVA nel paese dove sono situati i consumatori finali secondo due modalità alternative:

  • Identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;
  • Assolvere direttamente nello stato di identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS.

Il regime speciale OSS permette una notevole “semplificazione” in quanto permette agli operatori economici di evitare di registrarsi in tutti i Paesi presso cui vendono. In pratica il soggetto passivo Iva che decide di usufruire del regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, quello in cui si è identificato ai fini IVA. In particolare, lo Stato di identificazione del soggetto passivo cambia a seconda dello schema utilizzato. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie a cui è possibile incorrere sono le seguenti:

  • Operatore non UE: il soggetto passivo (non stabilito e non dotato di stabile organizzazione in UE) ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione Iva (art. 74-quinquies co. 1 DPR n. 633/72);
  • Operatore UE: il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è ivi stabilito. La normativa prevede che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale. (art. 74-sexies co. 1 DPR n. 633/72);
  • Schema di importazione: il fornitore, soggetto passivo extra-UE, se stabilito in un Paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.

 

Come registrarsi

La registrazione telematica dell’operatore deve essere effettuata da un portale web appositamente predisposto dagli Stati membri UE. Il sistema telematico trasmette poi i dati alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE. Per gli operatori UE è previsto il mantenimento dello stesso identificativo Iva originario, mentre per lo schema di importazione l’operatore riceverà apposito numero identificativo Iva.

La dichiarazione IVA OSS Operatore non UE  / Operatore UE

La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre.

Scadenze dichiarazione IVA OSS

1° trimestre entro il 30 aprile
2° trimestre entro il 31 luglio 2021
3° trimestre entro il 31 ottobre 2021
4° trimestre entro il 31 gennaio 2021

La dichiarazione Iva deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre oggetto di comunicazione. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue, mensile con lo schema d’importazione.
I soggetti registrati al regime speciale OSS presentano, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi digitali. La dichiarazione deve contenere:

  • Il numero di identificazione;
  • L’ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
  • Le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
  • L’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
  • Per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri:
    • L’ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza;
    • Il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’euro, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE (art. 74-quinquies co. 7 DPR n. 633/72):

  • L’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  • Il primo giorno successivo di pubblicazione, in mancanza del dato precedente.

Il versamento dell’iva

Il soggetto passivo deve versare l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.

Cause di esclusione dal regime OSS

L’esclusione dal regime speciale è disposta quando il soggetto passivo (art. 74-quinquies co. 5 del DPR n. 633/72):

  • Comunica di non fornire più servizi digitali;
  • Si presume che abbia cessato l’attività di fornitura di servizi digitali;
  • Non soddisfa più i requisiti richiesti per il regime speciale;
  • Persiste a non osservare le disposizioni che disciplinano il regime speciale, il che si verifica in almeno uno sei seguenti casi (Circolare n. 22/E/2016):
  • sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione della dichiarazione relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e la dichiarazione Iva per ciascuno dei suddetti trimestri non è stata presentata entro 10 giorni dall’emissione del sollecito;
  • Sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e l’intero importo non è stato versato entro 10 giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l’importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100,00 euro;
  • Il soggetto passivo non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione o di consumo la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.

E-Commerce: Come fare la fattura in regime di Oss

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per la fattura emessa in regime Oss

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura emessa ad un cliente estero in regime di OSS deve riportare come codice natura il codice N3.2 (non imponibili – cessioni intracomunitarie).

Resta  ancora non chiarito se operando in regime di OSS sia necessaria la presentazione del modello Intrastat.

Secondo Assosoftware, in un’ottica di semplificazione, la comunicazione INTRASTAT  sarebbe da escludersi.

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