Guida alla fatturazione elettronica TD01

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Introduzione: fatturazione elettronica

Dal 1/1/2019 le fatture che vengono emesse senza la fatturazione elettronica (invio allo SdI) non hanno nessun valore fiscale e quindi non si considerano emesse ai fini fiscali.
Se il cedente o prestatore non emette la fattura elettronica il cessionario/committente dovrà richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, in mancanza, emettere autofattura articolo 6, comma 8 D lgs. 471/97.

Soggetti esclusi

  1.  Soggetti che applicano il regime forfettario di cui ai commi 54/89 della legge 190/2014. Saranno comunque tenuti a ricevere le fatture elettroniche che saranno rese disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate o presso una piattaforma di un intermediario. In questo ultimo caso si deve fornire il codice destinatario
  2.  Soggetti che applicano il regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011
  3.  Gli  studi medici per le operazioni soggette a tessera sanitaria
  4.  Agricoltori in regime di esonero (la fattura va emessa dal cessionario)

Soggetti che possono preferire l’emissione della fattura elettronica

  1. Cessione di beni e prestazioni di servizi  per fatture di vendita intraCEE. Perché?  Evitare l’esterometro
  2. Prestazioni di servizi per fatture di vendita extraCEE.  Perché?  Evitare l’esterometro

Note di variazione

Dovranno essere emesse in forma elettronica le note di credito e le note di debito emesse nel 2019 anche se  relative a fatture cartacee  emesse fino all’anno 2018.

Emissione della fattura elettronica

Prima di esaminare le varie casistiche bisogna distinguere due date  distinte:

  1. data di emissione della fattura
  2. data di invio allo SdI

 

  1. La data di emissione della fattura coincide con la data di effettuazione dell’operazione che coincide con  quando un bene viene ceduto o una prestazione viene incassata. E’ possibile anticipare il momento di effettuazione dell’operazione (esempio:  fattura per acconto)
  2. La data di invio allo SdI della fattura elettronica è la data in cui si esegue la trasmissione

Tra la data di emissione della fattura e la data di trasmissione non possono trascorrere più di 12 giorni.

Tipo di fattura elettronica

Fattura  immediata  elettronica :
La fattura immediata elettronica va  emessa entro 12  giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ovvero entro 12 giorni dalla cessione del bene mobile  o per le prestazioni di servizi entro 12 giorni dall’incasso del corrispettivo .
La fattura  immediata  elettronica nei casi in cui vi è l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale deve essere trasmessa immediatamente  allo SdI   in sostituzione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale e consegnata al cliente.
Fattura differita elettronica (previa emissione all’atto della cessione del d.d.t. (documento di trasporto) :
se viene emesso il d.d.t. la fattura elettronica  differita  può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.

Come si recapitano le fatture elettroniche?

Le fatture  elettroniche si recapitano dallo SdI .
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è un sistema di invio e ricezione delle fatture gestito dalla Agenzia delle Entrate tramite il portale Fiscoonline nella sezione Fatture e Corrispettivi.
Lo SdI a chi le recapita?

  1. Lo SdI le recapita direttamente al cliente
  2. Lo SdI le recapita ad un intermediario incaricato (software house) che poi le recapiterà al cliente

Nel caso 1) la fattura viene trasmessa ad un indirizzo PEC.
Nel caso 2) la fattura viene trasmessa ad un Codice Destinatario  ovvero una sequenza alfanumerica di 7 caratteri.
VA COMUNICATO AI PROPRI FORNITORI DOVE RECAPITARE LE FATTURE ELETTRONICHE (L’INDIRIZZO TELEMATICO)?
Ai vostri fornitori si puo’ comunicare dove recapitare le fatture  e quindi l’indirizzo PEC o il Codice Destinatario. Tuttavia è raccomandato  che l’impresa sfrutti la possibilità di registrare il proprio indirizzo telematico nello SdI  tramite il proprio commercialista  o direttamente abilitandosi al FISCONLINE  della Agenzia delle Entrate .
Registrando l’ indirizzo telematico nello SdI le fatture saranno recapitate all’indirizzo registrato anche  se il fornitore ha indicato nella fattura un indirizzo diverso  .
In questo ultimo  modo l’impresa può comunicare ai propri fornitori il codice destinatario 0000000 (sette volte zero)  in quanto l’indirizzo telematico sarà quello registrato allo SdI.

Dopo aver inviato la fattura allo sdi cosa succede?

Ci sono tre possibili scenari che si possono presentare dopo aver inviato la fattura:
Scenario 1          Ricevuta di consegna
Operazioni B2B: Nel caso di ricezione della ricevuta  di consegna trasmessa dallo  SdI  per avvenuto recapito nei confronti del destinatario,  non è necessaria alcuna azione aggiuntiva in quanto l’operazione si è conclusa positivamente.
Operazioni B2C: Nel caso di ricezione della ricevuta  di consegna trasmessa dallo  SdI per messa a disposizione della fattura elettronica nel sito Web della Agenzia delle Entrate,  l’emittente dovrà comunicare al cliente di aver emesso la fattura e consegnargli una copia informatica o analogica della fattura elettronica in pdf (ma il cliente può rinunciare al suo ricevimento).
Scenario 2          Ricevuta di mancato recapito
Nel caso in cui non sia possibile recapitare la fattura tramite il Sdi la fattura elettronica viene recapitata nel seguente modo:

  1.  La fattura viene messa a disposizione del cessionario in apposita area riservata del sito web della agenzia delle Entrate
  2.  Il SdI comunica tale informazione al cedente
  3.  Il cedente comunica tempestivamente al cessionario la disponibilità dell’originale della fattura elettronica nella suddetta area (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica al destinatario)
  4.  Il SdI mette a disposizione del cedente un duplicato informatico della fattura elettronica nell’apposita area riservata della Agenzia delle Entrate

Scenario 3          Ricevuta di scarto:
Il cedente può emettere una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmetterla allo SdI allo scopo di rettificare la registrazione contabile qualora sia già avvenuta.
Nei casi in cui la fattura è scartata, l’emittente ha 5 giorni per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in sanzioni.

Fattura elettronica come si fa ?

Nella sezione “DatiGeneraliDocumento” occorre scegliere una delle seguenti tipologie di documento:

  • TD01 – Fattura
  • TD02 – Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 – Acconto/anticipo su parcella
  • TD04 – Nota di credito
  • TD 05 – Nota di debito
  • TD 06 – Parcella
  • TD 20 – Autofattura

 
Resta ancora vigente l’art. 21 comma 2, lettera b) del DPR 633/72 che dispone che nella fattura devono essere indicati “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”.

Casi particolari

FATTURA CON DUE INTESTATARI:
1a) Fattura BtoB : per le fatture emesse nei confronti di titolari di partita IVA è possibile emettere una fattura cointestata (indicazione di due soggetti clienti)
1b) Fattura BtoC: è applicabile la stessa  regola dello spesometro e quindi nel macroblocco “CessionarioCommittente” (sezione Identificativi Fiscali” dello spesometro) vanno ripostati i dati di uno solo dei soggetti (Risoluzione 5/7/2017, nr 87/E, risposta 8)
FATTURA ELETTRONICA EMESSA CON PARTITA IVA CESSATA  O A SOGGETTO DECEDUTO
La fattura emessa a soggetto con partita IVA cessata o con il codice fiscale di un  soggetto deceduto  ma entrambi esistenti in anagrafe tributaria sarà considerata emessa ai fini fiscali
FATTURA ELETTRONICA EMESSA CON PARTITA IVA O CODICE FISCALE  DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE INESISTENTE
La fattura emessa a soggetto con partita IVA o con il codice fiscale inesistente  in anagrafe tributaria sarà scartata
INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA LETTERA DI INTENTO
Il numero della lettera di intento va inserito nella fattura elettronica utilizzando i campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura
IMPOSTA DI BOLLO
Ove dovuta l’imposta di bollo (operazioni esenti, non imponibili , escluse o fuori campo IVA di importo superiore ad euro 77,47) , deve essere versata trimestralmente entro il 20 del primo mese successivo  alla scadenza del trimestre con pagamento mediante F24 (codice tributo 2501), così come previsto dal D.M. 17/06/2014. I contribuente nell’emissione della fattura indicherà che il tributo è stato assolto
CONTRIBUTI ENASARCO
I dati dei contributi Enasarco vanno valorizzati sui campi
“DatiCassaPrevidenziale” relativi ai dati generali della fattura, indicando in particolare nel campo “Tipo Cassa” l codice “TC07” . Codice che sta ad indicare la cassa di previdenza della categoria professionale di apparrtenenza che per l’appunto è l’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco)
CONDOMINI
Le fatture emesse nei confronti di un condominio devono riportare:

  • il codice fiscale del condominio
  • valorizzare il campo codice destinatario della FE con il codice convenzionale 0000000 (sette volte 0) o il codice dell’intermediario se comunicato

SPESE DI TRASFERTA CON RICEVUTA O SCONTRINO IN ATTESA DI FATTURA ELETTRONICA
Per le spese di trasferta dei dipendenti  è possibile detrarre l’IVA pagata qualora venga emessa una fattura elettronica  intestata al datore di lavoro . In alternativa può essere utilizzata la ricevuta fiscale( anche intestata al dipendente anziché al datore di lavoro, nota 21/9/1979, n 9-1108)   o lo scontrino (anche non parlante, circolare 188/E/1998 risposta 1)
Bisogna ricordarsi che la fattura elettronica intestata al datore di lavoro (ovvero l’impresa) deve riportare (causale “Dati Generali”) i dati dei dipendenti o in apposita nota allegata (circolare 6/E/2009 risposta 2)
ACQUISTI DI CARBURANTE
Dal 1/1/2019 gli acquisti di carburante per autotrazione presso i distributore eseguiti da soggetti I.V.A. devono essere documentati da Fattura elettronica. E’ raccomandato indicare nella fattura la targa dell’autoveicolo
SELF BILLING
Nei casi in cui il cliente emette la fattura per conto del cedente/prestatore, il formato della fattura dipende dal regime fiscale adottato dal cliente.
LA DICITURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
La dicitura Contributo ambientale CONAI assolto deve essere indicato nel blocco informtivo 2.2.1.16 Altri DatiGestionali: 2.2.1.16.1 TipoDato che va valorizzato con la stringa INFO e 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto che va valorizzato con Contributo Ambientale Conai assolto
 
 
FATTURE ELETTRONICHE SENZA I.V.A.
Quando non c’è l’aliquota IVA l’elemento “Natura” deve essere compilato  .  Occorre compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento.
Casistiche:

  • Inversione contabile nell’elemento “Natura” va indicato il codice N6
  • Operazione esente nell’elemento “Natura” va indicato il codice N4
  • Split payment nell’elemento “Esigibilità IVA” viene valorizzato con S (scissione pagamenti)

n.b.: l’elemento natura in questo caso non può assumere valore N6 (reverse charge)
 
Casi di fatture senza iva e normativa di riferimento:

AUTOCONSUMO E PASSAGGI INTERNI
Le autofatture per l’autoconsumo e per i passaggi interni devono essere inviate allo SdI.
OMAGGI
anche le autofatture per gli omaggi vanno emesse come fatture elettroniche ed inviate allo SdI.
AUTOFATTURA DENUNCIA
L’autofattura-denuncia di regolarizzazione di un’operazione non fatturata dal proprio fornitore (articolo 6 comma 8, lett. a ) e b) D.Lgs. 471/1997), da effettuarsi entro 4 mesi dal verificarsi del momento impositivo, va redatta e trasmessa in formato elettronico al SdI secondo le seguenti modalità:

  • Indicare il valore TD20 nel campo “TipoDocumento”
  • Indicare nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati anagrafici del fornitore
  • Indicare nella sezione anagrafica del cessionario/committente i propri dati anagrafici

L’autofattura elettronica sostituisce l’obbligo di presentazione  della stessa all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
FATTURE IN INVERSIONE CONTABILE
Reverse charge interno: riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA.
Reverse charge esterno: per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi intra Ue ed extra UE .
Reverse charge interno:
Soggetto che le emette: Le fatture in reverse charge dal 1° gennaio 2019 devono  essere trasmesse dal cedente o prestatore in forma elettronica indicando il codice “N6” (“inversione contabile”) nel campo dei del tracciato Xml.
Soggetto che le riceve:
La fattura in reverse charge dovrà essere annotata dal cessionario o committente nel registro IVA degli acquisti e delle vendite, analogamente a quanto accade per le fatture analogiche.
Reverse charge esterno:
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
In tal caso, quindi, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile.
 Contestazioni di merce mai ricevuta : Il cessionario che riceve una fattura per merce mai ricevuta può rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente ma mai tramite SdI.

 

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